Successioni e donazioni
Decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 346 Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1990, n. 277 S.O. n. 75 successioni e donazioni.
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: i chiamati all'eredità (per legge o per testamento, anche se non hanno ancora accettato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta gli amministratori dell’eredità i curatori delle eredità giacenti gli esecutori testamentari i trust.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.
Soggetti esonerati:
Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Attenzione:
Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria (Imu). Spetta, infatti, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune in cui sono ubicati gli immobili.