Riforma del Condominio
Il 18 giugno scorso la legge di riforma del condominio è entrata in vigore. Abbiamo dedicato molto spazio all’analisi delle diverse norme, sia negli aspetti d’innovazione che di continuità con il passato.
Ora evidenziamo in modo sintetico quali sono gli adempimenti minimi cui l’amministratore di condominio deve provvedere da subito.
Gli amministratori cioé devono immediatamente attrezzarsi per rispondere ad una serie di adempimenti che la legge pone a loro carico al momento della sua entrata in vigore.
Costituire il registro dell’anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6, c.c.), richiedendo ai condomini le informazioni necessarie a tal fine: generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali (es.: usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie) e di diritti personali di godimento (es.: locazione, comodato), comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio; i dati catastali di ciascuna unità immobiliare; “ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza” (come testualmente recita la legge).
Costituire il registro di nomina e revoca dell’amministratore (art. 1130, n. 7, c.c.) annotandovi il proprio nome e cognome, la data di nomina, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Ove si tratti di società andrà indicata “la sede legale e la denominazione” (art. 1129, secondo comma, c.c.).
Costituire il registro di contabilità (art. 1130, n. 7, c.c.) per l’annotamento “in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione”, dei “singoli movimenti in entrata ed in uscita” (precitato art. 1130, n. 7, c.c.).
Allegare al registro dei verbali delle assemblee il regolamento di condominio, ove esistente (art. 1130, n. 7, c.c.).
Aprire, ove non si fosse ancora provveduto, un conto corrente bancario o postale intestato al condominio (art. 1129, settimo comma, c.c.).